domenica 10 settembre 2017

Overbooking e negato imbarco

[Prima parte dell'articolo "Diritti dei passeggeri e doveri delle compagnie aeree"]


Negato imbarco = il volo parte comunque, ma senza di voi (altrimenti si tratterebbe di cancellazione).

Questo succede nei casi di overbooking (sovraprenotazione, in italiano... anche se non ho mai incontrato nessuno che utilizzasse questo termine!)

ll principio dell’overbooking è semplice: la compagnia aerea vende più biglietti rispetto ai posti effettivamente disponibili sull'aereo.
Lo scopo è quello di ottimizzare i guadagni aumentando il riempimento dei posti in aereo, contando sul fatto che al momento dell’imbarco alcuni passeggeri non si presentino.

Per fugare ogni dubbio: sì, la pratica dell’overbooking è legale ma, nel caso in cui aveste la sfortuna che vi capiti, siete comunque tutelati.

Ed in questo articolo vi spiego come...


In caso di overbooking, al momento dell’imbarco la compagnia aerea cerca innanzitutto dei volontari disposti a rinunciare ad imbarcarsi sul volo prenotato in cambio di benefici e incentivi vari (compensazione pecuniaria, buoni per viaggi futuri, notti in hotel, pasti e bevande, trasporti, ecc) che possono variare da compagnia a compagnia e da situazione a situazione.

Qualora però il numero dei volontari non sia sufficiente, la compagnia può negare l'imbarco ad alcuni passeggeri anche senza il loro consenso.



Se vi offrite volontari



Se non avete particolari vincoli in quanto a orario e/o data di partenza e siete magari dei viaggiatori incalliti, questa opzione potrebbe essere molto interessante perché in genere gli incentivi offerti dalle compagnie ai volontari sono superiori alle compensazioni previste per il negato imbarco.


Oltre all’incentivo che vi viene proposto dalla compagnia, avete ovviamente diritto anche all’assistenza di base, che prevede, a vostra scelta:
(a) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale (appena possibile o ad una data successiva a vostro piacimento)
oppure
(b) il rimborso del prezzo pieno del biglietto (dal punto di partenza alla destinazione finale).

Nel caso scegliate l'imbarco su un volo alternativo, avete eventualmente la possibilità di concordare con la compagnia aerea una partenza da un aeroporto diverso da quello in cui siete (se, per esempio, la città o la regione sono servite da più aeroporti): le spese di trasferimento sono allora a carico della compagnia stessa.

Nel caso in cui scegliate il rimborso, se l’imbarco vi è negato sul segmento di un volo in coincidenza successivo al primo, avete anche diritto ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale appena possibile (ma non ad una data successiva a vostro piacimento).

Ancora una precisazione, nel caso in cui scegliate il rimborso.
Se avete acquistato un biglietto andata e ritorno, se il problema dell'imbarco negato si verifica all'andata, nel caso in cui rinunciate al viaggio avete diritto anche al rimborso del ritorno.
Se invece il problema si verifica al ritorno, non avete diritto al rimborso dell'andata.

Volendo essere precisi, infatti, la norma stabilisce il rimborso del prezzo pieno del biglietto "per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero".

Si presuppone quindi che, una volta effettuata completamente l’andata, questa non sia più “inutile rispetto al programma di viaggio iniziale” in quanto (indipendentemente dai disagi del ritorno) siete ben arrivati alla destinazione che volevate raggiungere.


Se non siete consenzienti



Anche in questo caso, come nel precedente, avete diritto all'assistenza di base, che prevede, a vostra scelta:
(a) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale (appena possibile o ad una data successiva a vostro piacimento)
oppure
(b) il rimborso del prezzo pieno del biglietto (dal punto di partenza alla destinazione finale).

Per entrambe le opzioni valgono ovviamente le stesse precisazioni del caso precedente.


In più, avete diritto a titolo gratuito a:
- pasti e bevande (in relazione alla durata dell’attesa);
- sistemazione in albergo (in caso di pernottamento necessario);
- trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (non solo se pernottate in hotel ma anche se, per esempio, decidete di rientrate a casa per poi ripartire il giorno dopo).

Dulcis in fundo, avete diritto anche ad una compensazione pecuniaria che varia a seconda della lunghezza della tratta aerea:
  • 250 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km;
  • 400 € per tutte le tratte comprese tra 1500 e 3500 km;
  • 400 € per le tratte aeree interne all’Unione Europea superiori a 3500 km;
  • 600 € per tutte le tratte aeree superiori a 3500 km (tranne quelle interne all’Unione Europea).
Per il calcolo della lunghezza della tratta aerea il web vi offre molteplici possibilità: ecco un esempio.

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco.
Per esempio, se il vostro viaggio prevede le tratte Torino-Roma + Roma-Tokyo, anche se l’overbooking riguarda solo il primo volo ma vi fa comunque arrivare in ritardo a Tokyo, la distanza da prendere in considerazione per il calcolo della compensazione è Torino-Tokyo e non solo Torino-Roma.


Attenzione! Nel caso in cui scegliate di imbarcarvi su un volo alternativo, la compagnia aerea può dimezzare la compensazione pecuniaria nel caso in cui l’orario di arrivo effettivo non superi l’orario di arrivo originario di:
  • 2 ore per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km;
  • 3 ore per tutte le tratte comprese tra 1500 e 3500 km;
  • 3 ore per le tratte aeree interne all’Unione Europea superiori a 3500 km;
  • 4 ore per tutte le tratte aeree superiori a 3500 km (tranne quelle interne all’Unione Europea).

Quindi mi raccomando, prima di offrirvi volontari, verificate bene che i benefici che vi sono offerti siano superiori alla compensazione pecuniaria alla quale avreste diritto nel caso in cui non vi offriate volontari e l’imbarco vi sia comunque negato.


Qui sotto trovate uno specchietto riassuntivo che dovrebbe aiutarvi nella decisione:




Per tutti i dettagli e le precisazioni ulteriori delle quali potreste aver bisogno, vi consiglio di consultare:

La Carta dei diritti del passeggero realizzata da Enac;

Il testo completo del Regolamento Europeo (CE) n. 261/2004.


Inoltre, per essere certi che il vostro caso rientri effettivamente tra quelli trattati dalla normativa, date una lettura anche all'articolo:

Diritti dei passeggeri e doveri delle compagnie aeree.

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